Sez. L, Sentenza n. 5490 del 09/11/1985 (Rv. 442702 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - AL LAVORATORE IN FERIE - NORMALE RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INCLUSIONE DI INDENNITÀ ACCESSORIE A CARATTERE FISSO E CONTINUATIVO - DECORRENZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - AL LAVORATORE IN FERIE - NORMALE RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE IN BASE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - INCLUSIONE DI INDENNITÀ ACCESSORIE A CARATTERE FISSO E CONTINUATIVO - DECORRENZA.*
In tema di trattamento economico spettante al lavoratore in periodo di ferie, l'omnicomprensività della retribuzione - nozione questa desumibile dal disposto dell'art. 2121 cod. civ., dettato per la Determinazione della base di calcolo dell'indennità di anzianità, ma non sussumibile come principio generalmente valido per tutti gli istituti retributivi, dovendosi invece di volta in volta far riferimento alle specifiche Disposizioni di legge o della contrattazione collettiva - non risulta sancita in generale né dall'art. 36, terzo comma, cost., né dall'art. 2109 cod. civ. (che si limitano a riconoscere al lavoratore il diritto ad un periodo di ferie retribuite senza specificare la composizione di tale retribuzione), né è prevista - con riferimento in particolare al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - dal combinato disposto degli artt. 1 e 22 all. A R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 (che riconoscono il diritto dell'agente al congedo per ferie, ma demandano alla contrattazione collettiva la Determinazione di qualsiasi trattamento economico). Ne consegue che occorre far riferimento alla contrattazione collettiva che all'art. 7 dell'accordo nazionale 23 novembre 1946 espressamente esclude dalla nozione di normale retribuzione le indennità, seppur erogate in modo fisso e continuativo, che derivassero da effettive prestazioni di servizio, e soltanto con l'accordo 23 luglio 1976 vi ha ricompreso anche le indennità accessorie a carattere fisso e continuativo. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto che il compenso per straordinario fisso e continuativo fosse computabile nella retribuzione dovuta all'agente nel periodo feriale solo a partire dall'entrata in vigore dell'accordo 23 luglio 1976 suddetto). (V 1073/84, mass n 433230; (V 1075/84, mass n 433232; (V 931/83, mass n 425695).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 1 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)