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Sez. 4, Sentenza n. 34925 del 17/06/2003 Cc. (dep. 22/09/2003) Rv. 226383 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Omessa trasmissione al Tribunale del riesame di atti - già trasmessi al g.i.p. ex art. 291 cod. proc. pen. - integrativi dei decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni telefoniche e ambientali - Inefficacia della misura - Esclusione - Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-06-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226383-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

L'omessa trasmissione al Tribunale del riesame di atti integrativi dei decreti di autorizzazione e di proroga delle intercettazioni telefoniche e ambientali, già trasmessi al g.i.p. ex art. 291, comma 1, cod. proc. pen., non determina la perdita di efficacia della misura cautelare ma l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni qualora il Tribunale non ne disponga l'acquisizione. (Nella specie gli atti non trasmessi al Tribunale del riesame erano le informative di polizia giudiziaria cui si richiamavano i decreti di autorizzazione e di proroga alle intercettazioni, motivati per relationem).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)