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Sez. 6, Sentenza n. 3304 del 02/09/1997 Cc. (dep. 18/09/1997) Rv. 208858 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti presentati a norma dell'art. 291 cod. proc. pen. - Decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche - Omessa trasmissione - Rilevabilità aliunde della esistenza dei decreti - Nullità - Esclusione - Perdita di efficacia della misura - Esclusione - Inutilizzabilità delle intercettazioni - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-09-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208858-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La mancata trasmissione al tribunale del riesame dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche non determina per ciò solo una nullità, soprattutto quando emergano dagli atti elementi dai quali è possibile desumere aliunde la sicura esistenza dei decreti stessi, che peraltro sono, in assenza di concreti elementi in contrario, assistiti da presunzione di legittimità.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)