Sez. 3, Sentenza n. 11969 del 25/11/1998 (Rv. 521106 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Contratto di fornitura concluso con un Comune - Art. 23 legge 144 del 1989 - Violazione - Rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore o funzionario che l'ha consentita - Conseguenze - Responsabilità sussidiaria del Comune - Esclusione.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Se un contratto di fornitura tra un privato e un Comune viola le disposizioni contenute nell'art.23 terzo comma della legge 24 aprile 1989 n. 144 e dell'art. 58 della legge 1990 n. 142, il rapporto negoziale intercorre direttamente con l'amministratore o il funzionario che l'ha consentita (quarto comma dello stesso articolo). Pertanto, il privato non può esperire nei confronti del Comune neppure l'azione di indebito arricchimento (art.2041 cod. civ.) perché difetta il necessario requisito della sussidiarietà (art.2042 cod. civ.)- che viene escluso nel caso in cui esista altra azione esperibile nei confronti della parte contrattualmente inadempiente - da parte del preteso danneggiato (che assume la veste di legittimato attivo per l'adempimento degli obblighi negoziali, ma nei confronti del funzionario o dell'amministratore). (Vedi Corte Cost. sent. n.295/97 e n.446/95)
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Legge 24/04/1989 num. 144 art. 23, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)