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Sez. 1, Sentenza n. 37076 del 16/04/2018 Cc. (dep. 31/07/2018) Rv. 273668 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Nomina del difensore di fiducia - Notificazioni, successive alla prima, eseguite presso il difensore ex art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. - Prevalenza su ogni altra forma di notifica - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 2018-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273668-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

La forma di notificazione prevista dall'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., secondo cui le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia che non abbia rinunciato a riceverle, non prevale incondizionatamente sugli altri criteri ordinari ma si aggiunge ad essi, a fini di accelerazione processuale ed in attuazione del principio di ragionevole durata del processo, fatto salvo il caso in cui consti una dichiarazione o elezione di domicilio, che ha prevalenza rispetto agli altri criteri di notificazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Decreto Legge 21/02/2005 num. 17 art. 2 com. 1 CORTE COST., Legge 22/04/2005 num. 60 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)