Sez. 4, Sentenza n. 18098 del 01/04/2015 Ud. (dep. 29/04/2015) Rv. 263753 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Elezione di domicilio - Notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello effettuata al difensore di fiducia - Nullità intermedia - Conseguenze - Fattispecie.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE
È nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia, qualora l'imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Detta nullità è di ordine generale a regime intermedio e deve ritenersi sanata nei soli casi in cui risulti provato che la notificazione nulla non abbia impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa nonché nei casi in cui non sia stata tempestivamente dedotta, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto non sanata la nullità della notificazione, risultando omessa la specifica identificazione della prova di avvenuta conoscenza dell'esistenza dell'atto o dell'esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)