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Sez. 6, Sentenza n. 34030 del 02/07/2003 Cc. (dep. 08/08/2003) Rv. 226697 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Provvedimento che dispone la sospensione per la redazione della sentenza di primo grado - Competenza esclusiva del giudice che ha emesso la sentenza - Esclusione - Competenza del giudice di appello - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226697-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

La competenza a pronunciare il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario per la stesura della sentenza nei casi di cui all'art. 544, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. spetta anche al giudice di appello, qualora non vi abbia provveduto il giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)