Sez. 6, Sentenza n. 34030 del 02/07/2003 Cc. (dep. 08/08/2003) Rv. 226697 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Provvedimento che dispone la sospensione per la redazione della sentenza di primo grado - Competenza esclusiva del giudice che ha emesso la sentenza - Esclusione - Competenza del giudice di appello - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE
La competenza a pronunciare il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario per la stesura della sentenza nei casi di cui all'art. 544, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. spetta anche al giudice di appello, qualora non vi abbia provveduto il giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)