Sez. 3, Sentenza n. 4408 del 16/12/1997 Cc. (dep. 12/02/1998) Rv. 209862 - 01
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA | Componenti della Lega Italiana Protezione Uccelli - Potere di esecuzione di sequestro probatorio - Attribuzione - Esclusione.
CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA
I componenti della L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli) se nominati guardie particolari in virtù dell'art.133 T.U.L.P.S. possono svolgere esclusivamente compiti di agenti di polizia giudiziaria. Pertanto il sequestro probatorio eseguito, su delega del P.M., dal componente della lega predetta è illegittimo in quanto delegabile soltanto agli ufficiali di polizia giudiziaria, tra i quali non rientrano i predetti per la mancata previsione nell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992 n.157.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1992 num. 157 art. 27, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 57, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)