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Sez. 6, Sentenza n. 21443 del 08/04/2003 Ud. (dep. 15/05/2003) Rv. 226039 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI | Sentenza assolutoria dell'imputato - Condanna in secondo grado su appello del solo pubblico ministero - Diritto di partecipazione e di chiedere pronuncia per lei favorevole - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2003-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226039-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - IMPUGNAZIONI

In tema di impugnazioni, alla parte civile costituita non può riconoscersi il risarcimento del danno se, assolto l'imputato nel giudizio di primo grado, vi sia condanna dello stesso su appello del solo pubblico ministero. E invero la parte lesa, una volta costituitasi parte civile, può liberamente decidere di insistere, nei gradi successivi del processo penale, nell'attivata azione per le restituzioni e/o il risarcimento del danno, nonostante l'assoluzione dell'imputato e ciò quantunque il pubblico ministero abbia optato per l'accettazione della decisione; oppure scegliere di non coltivare l'azione stessa, anche quando il P.M. attivi l'impugnazione nell'interesse dello Stato, con la conseguenza di far formare il giudicato in ordine al relativo rapporto, con effetti sia sostanziali, sia processuali.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 573

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)