Sez. 3, Sentenza n. 15902 del 03/03/2016 Ud. (dep. 18/04/2016) Rv. 266637 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Assoluzione dell'imputato in primo grado - Condanna in secondo grado su appello del solo pubblico ministero - Obbligo del giudice di provvedere sulla domanda della parte civile - Sussistenza - Conseguenze - Richiesta di estromissione della parte civile - Rigetto - Legittimità.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
Il giudice di appello che, a seguito dell'impugnazione del solo pubblico ministero, condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria; ne consegue che è legittima l'ordinanza di rigetto della richiesta, formulata dall'imputato, di estromissione della parte civile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)