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Sez. 5, Sentenza n. 20343 del 29/01/2015 Ud. (dep. 15/05/2015) Rv. 264076 - 01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Assoluzione dell'imputato in primo grado - Condanna in secondo grado su appello del solo pubblico ministero - Obbligo del giudice di provvedere sulla domanda della parte civile - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264076-01

PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI

Il giudice di appello, che su gravame del solo pubblico ministero condanni l'imputato assolto nel giudizio di primo grado, deve provvedere anche sulla domanda della parte civile che non abbia impugnato la decisione assolutoria.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 573 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)