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Sez. 1, Sentenza n. 23213 del 19/05/2010 Ud. (dep. 16/06/2010) Rv. 247570 - 01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE | Condannati per associazione di stampo mafioso - Omissione dell'obbligo di comunicazione di variazione patrimoniale - Reato di pericolo presunto - Finalità.
Stato
decisa il 2010-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247570-01

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE

Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche quando l'omissione, posta in essere dal soggetto condannato per associazione di tipo mafioso, riguardi operazioni immobiliari effettuate mediante atti pubblici, trattandosi di una fattispecie di pericolo presunto avente non solo la finalità specifica di consentire all'amministrazione finanziaria di conoscere il dato sensibile con assoluta immediatezza ma anche quella di rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale.

Riferimenti normativi: Legge 13/09/1982 num. 646 art. 30 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 31 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)