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Sez. 3, Sentenza n. 2887 del 06/09/1968 (Rv. 335600 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA DEI VIZI DELL'OPERA - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA DEL PROGETTISTA - SOLIDARIETA - INSUSSISTENZA- CONCORSO ALTERNATIVO DELLE RESPONSABILITA - CONSEGUENZE NEI RAPPORTI INTERNI E NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE.*
Stato
decisa il 1968-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335600-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA DEI VIZI DELL'OPERA - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE - RESPONSABILITA DEL PROGETTISTA - SOLIDARIETA - INSUSSISTENZA- CONCORSO ALTERNATIVO DELLE RESPONSABILITA - CONSEGUENZE NEI RAPPORTI INTERNI E NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE.*

La responsabilita dell'appaltatore e quella del progettista non sono solidali perche la solidarieta presuppone che il fatto giuridico da cui deriva il debito sia unico per due o piu soggetti, mentre nella specie le responsabilita discendono da diversi contratti (rispettivamente di appalto e di prestazione d'opera professionale) e potrebbero divenire solidali solo nell'ipotesi di collusione perche avrebbero allora origine da un unico illecito extracontrattuale. Normalmente invece codeste responsabilita si trovano in concorso alternativo, di guisa che entrambi gli obbligati rispondono dell'intero danno, ma il committente, una volta che sia soddisfatto da uno di essi, nulla puo ripetere dall'altro, e soltanto se la soddisfazione e parziale puo richiedere all'altro la differenza, mentre nei rapporti fra gli obbligati non e ammesso il regresso non potendosi estendere alle obbligazioni in concorso alternativo, che rimangono distinte, le regole proprie delle obbligazioni solidali. Il committente puo agire sin dall'inizio contro entrambi gli obbligati, contemporaneamente convenendoli in un unico processo e chiedendo la condanna di ciascuno in modo alternativo, fermo rimanendo in Sede esecutiva, il divieto di soddisfarsi due volte per la medesima parte di danno. (Conf. 520-65, 3225-56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)