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Sez. 2 - , Sentenza n. 34214 del 15/10/2020 Cc. (dep. 02/12/2020) Rv. 280237 - 02

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO | Art. 513-bis cod. pen. – Elemento oggettivo – Illecita concorrenza “ambientale” conseguente ad azione intimidatoria del clan mafioso egemone sul territorio - Idoneità a contrastare o ostacolare la libertà di autodeterminazione del concorrente – Concorrente quale destinatario dell'azione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280237-02

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO

Integra il reato di illecita concorrenza con violenza e minaccia, di cui all'art. 513-bis cod. pen., l'occupazione da parte di un imprenditore colluso con i clan mafiosi di un certo mercato o di una zona "contrattualmente" stabilita, conseguente all'azione intimidatoria del gruppo criminale egemone sul territorio, determinando tale illecita concorrenza "ambientale" un forzoso boicottaggio ai danni degli altri operatori del settore, anche quando la condotta intimidatoria sia indirizzata a soggetti diversi dai concorrenti in senso stretto. (Fattispecie in cui, attraverso l'appoggio della cosca locale, veniva imposta agli esercenti commerciali la fornitura in via esclusiva di "slot machine" di un certo imprenditore).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 513 bis, Cod. Civ. art. 2595, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Costituzione art. 41, Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 13/09/1982 num. 646 art. 8, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 2, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 3, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 101, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 102, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)