Sez. L, Sentenza n. 6030 del 16/04/2003 (Rv. 562198 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE | Determinazione di qualifiche e mansioni da parte della contrattazione collettiva - Inquadramento dei lavoratori appartenenti ad una determinata area in un'unica qualifica - Attribuzione nell'ambito di tale area di mansioni e retribuzioni diverse - Espletamento di fatto di mansioni corrispondenti al livello retributivo superiore - Disciplina ex art. 2103 cod. civ. - Applicabilità - Fattispecie relativa all'inquadramento di dipendente postale appartenente all'"area operativa" in applicazione del c.c.n.l. 26 novembre 1994.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - IN GENERE
Ai fini dell'applicazione dell'art. 2103 cod. civ., spetta all'autonomia collettiva fissare la gerarchia delle mansioni e delle relative qualifiche allo scopo di stabilire la "categoria superiore" e le "mansioni superiori"; peraltro, per appurare l'effettiva unicità di inquadramento nell'ambito di una determinata area lavorativa, in base alla contrattazione collettiva, non sono sufficienti mere affermazioni di principio, anche se più volte ribadite, qualora la stessa contrattazione stabilisca, nell'ambito della medesima area e per mansioni diverse, retribuzioni differenti, identificando in tal modo mansioni e qualifiche differenziate, nell'ambito delle quali operano i principi affermati dal suddetto art. 2103 cod. civ. Peraltro, l'autonomia collettiva non si sottrae alle prescrizioni del citato art. 2103, con conseguente nullità dei patti contrari al divieto di declassamento di mansioni, dovendosi escludere tale nullità solo ove il nuovo contratto collettivo prevede il riclassamento del personale, consistente in un riassetto delle qualifiche e dei rapporti di equivalenza tra mansioni, fatta salva in ogni caso la tutela della professionalità già raggiunta dal lavoratore. (Nella specie, applicando i principi di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di assegnazione al settore recapito, collocato nella IV categoria, di una dipendente della Poste Italiane SpA in precedenza addetta a mansioni rientranti nella V o VI categoria, ancorché per effetto del contratto collettivo del 26 novembre 1994 i lavoratori di queste tre categorie fossero confluiti in un'unica area operativa).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)