Sez. 6, Ordinanza n. 40593 del 29/05/2008 Cc. (dep. 30/10/2008) Rv. 241360 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Giudizio di ammissibilità sull'opposizione - Motivazione - Contenuto - Valutazione sulla capacità probatoria delle indagini richieste - Legittimità - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dalla persona offesa ai sensi dell'art. 410, comma secondo, cod. proc. pen., il giudice, nel disporre l'archiviazione "de plano", deve limitare il giudizio di ammissibilità ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)