Sez. 5, Sentenza n. 992 del 17/05/2016 Ud. (dep. 12/01/2018) Rv. 271920 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta fraudolenta prefallimentare - Natura di condizione obiettiva di punibilità della dichiarazione di fallimento - Ragioni - Conseguenze.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
In tema di bancarotta fraudolenta prefallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento costituisce una condizione obiettiva di punibilità, poiché si pone come evento estraneo all'offesa tipica e alla sfera di volizione dell'agente.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Cod. Pen. art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)