Sez. L, Sentenza n. 4030 del 26/06/1980 (Rv. 407943 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - ILLEGITTIMITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI SCIOPERO A SINGHIOZZO ATTUATO IN UNO STABILIMENTO PRODUTTORE DI SILOS IN VETRORESINA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - A SINGHIOZZO - ILLEGITTIMITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN TEMA DI SCIOPERO A SINGHIOZZO ATTUATO IN UNO STABILIMENTO PRODUTTORE DI SILOS IN VETRORESINA.*
Le forme di interruzione o sospensione del lavoro parziali o temporanee (cosiddetti scioperi a scacchiera o a singhiozzo) sono illegittime solo quando importino pericoli o danni o alterazioni all'integrita e funzionalita degli impianti ovvero quando pregiudichino la produttivita stessa dell'azienda, compromettendo, cioe, la stessa organizzazione istituzionale e di funzionalita produttiva dell'impresa: ne consegue che non e giustificata la iniziativa aziendale della totale sospensione dell'attivita produttiva, con conseguente totale esclusione della retribuzione degli scioperanti nei casi in cui l'interruzione parziale o temporanea del lavoro abbia comportato solo una diminuzione quantitativa e qualitativa della produzione o un aumento dei costi per l'imprenditore. (nella specie l'attuazione di uno sciopero cosiddetto 'a singhiozzò effettuato dalle maestranze di uno stabilimento che produceva Silos in vetroresina aveva comportato unicamente un maggior impiego di materie prime, una diminuzione quantitativa della produzione giornaliera e una minore capacita di cubatura dei Silos prodotti, mentre era rimasta esclusa ogni differenza qualitativa dei prodotti, regolarmente venduti, e qualsiasi inutilizzabilita dei materiali e delle attrezzature dell'azienda). (V 711/80, mass n 404147; (V 4212/79, mass n 400730).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)