Sez. 6, Sentenza n. 22249 del 03/05/2017 Cc. (dep. 08/05/2017) Rv. 269918 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato d'arresto europeo - Consegna per l'estero - Requisiti - Doppia punibilità - Nozione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, per soddisfare la condizione della doppia punibilità prevista dall'art. 7, comma primo, della l. 22 aprile 2005, n. 69, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma dell'ordinamento italiano, ma é sufficiente che la concreta fattispecie sia punibile come reato in entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato. (Fattispecie relativa ad un m.a.e. emesso dall'Autorità Giudiziaria belga in relazione ad una condanna per i reati di falso, uso di atti falsi, truffa e abuso di fiducia, in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza del requisito della doppia incriminazione rilevando che, a prescindere dalla diversa qualificazione giuridica, le condotte concretamente ascritte al ricorrente integravano gli estremi della truffa e, dunque, non erano esenti da pena secondo la legge nazionale).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 7 com. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 8 com. 1 lett. H
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)