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Sez. 4, Sentenza n. 2416 del 20/12/2016 Ud. (dep. 18/01/2017) Rv. 268883 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Elezione di domicilio - Notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia - Nullità intermedia - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-12-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268883-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

La nullità derivante dalla avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata in tutti i casi in cui risulti provato che la notificazione non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che il rapporto fiduciario che lega l'imputato al suo difensore, pur non realizzando una acritica equiparazione della notificazione eseguita presso il difensore a quella da eseguirsi presso il domicilio eletto, costituisce indizio di effettiva conoscenza dell'atto, imponendo al difensore l'onere di allegazione delle circostanze particolari impeditive di tale conoscenza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)