diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 7917 del 25/01/2016 Ud. (dep. 26/02/2016) Rv. 266231 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Elezione di domicilio - Notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello al difensore di fiducia - Nullità intermedia - Sanatoria - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/266231-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

La nullità derivante dalla avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto dall'imputato, deve ritenersi sanata in tutti i casi in cui risulti provato che la notificazione non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ritualmente effettuata la notifica presso il difensore di fiducia anche in considerazione della accertata inesistenza del domicilio dichiarato dall'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 184

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)