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Sez. 1, Sentenza n. 42109 del 19/06/2013 Ud. (dep. 11/10/2013) Rv. 256765 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Sospensione condizionale subordinata all'adempimento di un obbligo - Mancata indicazione del termine - Integrazione con il termine legale previsto dall'art. 163 cod. pen. - Necessità.
Stato
decisa il 2013-06-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256765-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In caso di sospensione condizionale subordinata all'adempimento di un obbligo, ove in sentenza non sia stato indicato il termine entro il quale l'imputato deve provvedere a tale adempimento, esso coincide con quello previsto dall'art. 163 cod. pen, vale a dire due o cinque anni a seconda che trattasi di contravvenzione o di delitto.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)