Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017 Cc. (dep. 20/04/2017) Rv. 269657 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 - "Pertinenzialità" dei beni rispetto al reato - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze in tema di epoca di acquisizione dei beni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In tema di confisca ai sensi dell'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 356, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" dei beni rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca non è esclusa per il fatto che questi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)