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Sez. 4, Sentenza n. 25517 del 09/05/2007 Ud. (dep. 04/07/2007) Rv. 237010 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | L. n. 49 del 2006 - Trattamento sanzionatorio - Giudizio di appello - Poteri del giudice.
Stato
decisa il 2007-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237010-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di detenzione di stupefacenti, il più mite trattamento sanzionatorio del reato, previsto dall'art. 4 bis L. 49 del 2006 (che ha modificato l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990) non comporta per il giudice di appello l'obbligo di adeguarsi al nuovo regime sanzionatorio riducendo la pena inflitta dal primo giudice che l'abbia irrogata secondo la previsione precedente, posto che il giudice del gravame è libero di valutare che la pena inflitta è equamente commisurata al reato.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)