Sez. 2, Sentenza n. 12344 del 05/03/2010 Ud. (dep. 29/03/2010) Rv. 246857 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - L. n. 49 del 2006 - Modifica del trattamento sanzionatorio successivamente alla sentenza di primo grado - Pena base superiore al minimo edittale - Obbligo del giudice appello di rideterminare la misura della sanzione - Esclusione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La diminuzione del minimo edittale della pena prevista per i reati in materia di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 4-bis della L. n. 49 del 2006), intervenuta dopo la sentenza di condanna di primo grado, non obbliga il giudice d'appello a rimodulare in senso favorevole al reo la misura della sanzione inflitta quando il primo giudice abbia determinato la pena in misura superiore al minimo edittale.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 art. 4 bis PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)