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Sez. 6, Sentenza n. 40105 del 29/09/2009 Ud. (dep. 15/10/2009) Rv. 244707 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attività illecite - Modifica del trattamento sanzionatorio successivamente alla sentenza di primo grado - Pena base superiore al minimo edittale o non individuata - Obbligo del giudice appello di rideterminare la misura della sanzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-09-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244707-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

La diminuzione del minimo edittale della pena prevista per i reati in materia di detenzione e cessione di stupefacenti, intervenuta dopo la sentenza di condanna di primo grado, non obbliga il giudice d'appello a rimodulare in senso favorevole al reo la misura della sanzione irrogata quando il primo giudice abbia determinato la pena in misura superiore al minimo edittale ovvero non abbia comunque esplicitamente commisurato la pena a tale minimo. (Fattispecie in cui il giudice di primo grado non aveva determinato la pena base sulla quale aveva operato la diminuzione relativa alle attenuanti generiche, senza specificare se tale diminuzione era stata applicata nella sua massima estensione).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)