Sez. 5, Sentenza n. 4790 del 29/10/2010 Ud. (dep. 09/02/2011) Rv. 249782 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope - Legge 21 febbraio 2006, n. 49 - Diminuzione minimo edittale - Rideterminazione in appello della pena - Condizioni.
STUPEFACENTI - IN GENERE
La novella normativa che ha diminuito il minimo edittale della pena prevista per i reati in materia di detenzione e cessione di stupefacenti (art. 4-bis, L. 21 febbraio 2006, n. 49) comporta che il giudice d'appello rimoduli in senso favorevole al condannato la misura della sanzione quando il primo giudice, anteriormente alla novella, abbia determinato la pena in misura pari al minimo edittale.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)