Sez. 6, Sentenza n. 50614 del 06/12/2013 Ud. (dep. 16/12/2013) Rv. 257655 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope - Legge 21 febbraio 2006, n. 49 - Modifica del trattamento sanzionatorio - Diminuzione minimo edittale - Pena precedentemente irrogata in misura superiore al minimo edittale all'epoca vigente - Giudizio di appello - Applicabilità della nuova disciplina di ufficio - Doverosità .
STUPEFACENTI - IN GENERE
A seguito del più favorevole trattamento sanzionatorio previsto, dopo la l. n. 49 del 2006, dall'art. 73, comma primo, d.P.R. 309 del 1990 quanto al minimo edittale per le droghe cosiddette pesanti, il giudice d'appello deve rimodulare la pena di ufficio anche nel caso in cui il primo giudice, anteriormente alla novella, abbia determinato la pena base, o sia comunque partito dal suo calcolo, in misura superiore al minimo edittale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)