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Sez. 4, Sentenza n. 44287 del 08/10/2008 Ud. (dep. 27/11/2008) Rv. 241991 - 01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI | Offensività della condotta - Grado di sviluppo della pianta - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241991-01

STUPEFACENTI - COLTIVAZIONE DI PIANTE DA STUPEFACENTI

Ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, spetta al giudice verificare in concreto l'offensività della condotta ovvero l'idoneità della sostanza ricavata a produrre un effetto drogante rilevabile. (La Corte ha chiarito che a tal fine rileva non già che al momento dell'accertamento del reato le piante non siano ancora giunte a maturazione, atteso che la coltivazione ha inizio con la posa dei semi, quanto l'idoneità anche solo potenziale delle stesse a produrre una germinazione ad effetti stupefacenti).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)