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Sez. 6, Sentenza n. 51793 del 13/09/2018 Cc. (dep. 15/11/2018) Rv. 274576 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO | Causa di ricusazione del giudice prevista dall'art. 37, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. - Applicabilità in caso di valutazioni espresse dal giudice in un altro procedimento di prevenzione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-09-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274576-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO

Non è applicabile al procedimento di prevenzione la causa di ricusazione prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. (Fattispecie relativa alla presentazione di un'istanza di ricusazione di un componente dell'ufficio per l'applicazione delle misure di prevenzione che aveva già giudicato la posizione degli istanti in altro procedimento di prevenzione connesso).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)