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Sez. 1, Sentenza n. 47649 del 18/04/2019 Cc. (dep. 22/11/2019) Rv. 277458 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio subordinato al pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito con la sentenza di separazione consensuale - Termine di adempimento in assenza di espressa disposizione del giudice - Passaggio in giudicato della sentenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277458-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento dell'assegno di mantenimento stabilito dal tribunale con la sentenza di separazione consensuale, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Cod. Pen. art. 570 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1183 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 01/03/2006 num. 54 art. 3, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 12 sexies CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)