Sez. 6, Sentenza n. 8392 del 14/05/1996 Ud. (dep. 12/09/1996) Rv. 205562 - 01
Pena - Sospensione condizionale | Obblighi del condannato - Pagamento della provvisionale - Termine - Fissazione - Legittimità.
Pena - Sospensione condizionale
Non è illegittima la fissazione del termine per il pagamento della provvisionale, cui è subordinata la sospensione condizionale della pena, essendo anzi tale fissazione espressamente prevista dall'art. 165, terzo comma, cod. pen.. Nè è fondato sostenere che il termine debba coincidere con il passaggio in giudicato della sentenza, poiché quest'ultimo termine soccorre proprio in caso di mancata fissazione del termine da parte del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 165 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)