Sez. 1, Sentenza n. 10867 del 16/01/2020 Cc. (dep. 30/03/2020) Rv. 278693 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio subordinato al risarcimento del danno - Termine di adempimento in assenza di espressa disposizione del giudice di cognizione - Passaggio in giudicato della sentenza - Ragioni.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'individuazione del termine non può che collegarsi alla natura e al contenuto specifico dell'obbligazione il cui adempimento determina l'inizio di efficacia della concessa sospensione condizionale della pena, cosicché, qualora questa consista nell'obbligo di pagare una somma di denaro alla persona offesa, a titolo di restituzione o di risarcimento, anche solo parziale, del danno, detto termine non può che identificarsi con quello di adempimento delle obbligazioni pecuniarie previsto dall'art. 1183, comma 1, cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)