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Sez. 1, Sentenza n. 13776 del 15/12/2020 Cc. (dep. 13/04/2021) Rv. 281059 - 01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Beneficio subordinato al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale a favore della parte civile - Termine di adempimento in assenza di espressa disposizione del giudice di cognizione - Passaggio in giudicato della sentenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2020-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281059-01

PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1183

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)