diritto.io

Sez. 4 - , Sentenza n. 42867 del 26/09/2019 Ud. (dep. 18/10/2019) Rv. 277630 - 03

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE | Formalità per la presentazione dell’impugnazione previste dall’art. 582 cod. proc. pen. – Inosservanza – Conseguenze - Inammissibilità dell’impugnazione – Condizioni- Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277630-03

IMPUGNAZIONI - PRESENTAZIONE - RICEZIONE

L'inammissibilità dell'impugnazione per inosservanza delle formalità di presentazione di cui all'art. 582 cod. proc. pen. sussiste solamente se vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza dell'atto dal soggetto titolare del relativo diritto. (Fattispecie in cui è stata esclusa l'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero sul presupposto che l'atto di impugnazione recava l'intestazione della procura della repubblica e la sottoscrizione dei magistrati di tale ufficio, sicchè doveva ritenersi certa la provenienza dell'atto ed irrilevante la mancata annotazione del nominativo della persona fisica che materialmente aveva provveduto al deposito in cancelleria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)