Sez. U, Sentenza n. 2628 del 30/05/1989 (Rv. 462927 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - MEDICI - PARASUBORDINAZIONE - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - MEDICI - PARASUBORDINAZIONE - CONTROVERSIE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Il rapporto fra le unità sanitarie locali ed i medici convenzionati, nella disciplina fissata dall'art. 43 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (istitutiva del servizio sanitario nazionale) e dagli accordi collettivi stipulati in attuazione di tale norma (nella specie, accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 13 agosto 1981), esula dal pubblico impiego, per difetto del vincolo di subordinazione, e rientra nell'ambito della prestazione d'opera professionale, sia pure con i connotati della cosiddetta parasubordinazione di cui all'art. 409 n. 3 cod. proc. civ.; da detto rapporto privatistico scaturiscono posizioni di diritto soggettivo e, pertanto, le controversie ad esso inerenti non si sottraggono alla giurisdizione del giudice ordinario, cui compete il Sindacato sulla legittimità degli Atti regolamentari o dei provvedimenti amministrativi che vengano a ledere gli indicati diritti, sia pure al limitato fine della loro disapplicazione (art. 5 all. E legge 20 marzo 1865 n. 2248). (V 3952/87, mass n 452796; (V 2181/87, mass n 451411; (Conf 4680/86, mass n 447403).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 839 art. 48, DPR 13/08/1981 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)