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Sez. L, Sentenza n. 6088 del 16/11/1981 (Rv. 416872 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONE RISARCITORIA EX ART. 2116, SECONDO COMMA, COD. CIV. - MOMENTO COSTITUTIVO - CONTENUTO - OMISSIONE CONTRIBUTIVA NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO - DOMANDA GENERICA DI RISARCIMENTO DEL DANNO O DOMANDA DIRETTA ALLA REINTEGRAZIONE SPECIFICA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416872-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - AZIONE RISARCITORIA EX ART. 2116, SECONDO COMMA, COD. CIV. - MOMENTO COSTITUTIVO - CONTENUTO - OMISSIONE CONTRIBUTIVA NEL CORSO DEL RAPPORTO DI LAVORO - DOMANDA GENERICA DI RISARCIMENTO DEL DANNO O DOMANDA DIRETTA ALLA REINTEGRAZIONE SPECIFICA EX ART. 13 DELLA LEGGE N. 1338 DEL 1962 - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE.*

Essendo fondata sul duplice presupposto dell'inadempienza contributiva del datore di lavoro e della conseguente perdita, totale o parziale, della pensione da parte del lavoratore, l'Azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ. sorge (e, quindi, comincia a prescriversi) nel momento in cui, verificatosi l'evento coperto da Assicurazione, l'istituto assicurativo abbia, con provvedimento definitivo, rifiutato di corrispondere le prestazioni assicurative e si sostanzia nel diritto di ottenere l'equivalente di tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali, che sarebbero spettate nell'ipotesi di regolare contribuzione, senza possibilità di distinguere fra le prestazioni per le quali sia intervenuta la prescrizione dell'Obbligo contributivo e prestazioni per le quali detta prescrizione non si sia ancora verificata. Nel corso del rapporto, peraltro, il lavoratore può chiedere, in caso di omissione contributiva, la tutela delle sue aspettative alle prestazioni assicurative, considerate come beni suscettibili di lesione anche prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi, a tal fine, della domanda generica di risarcimento del danno o di quella diretta alla reintegrazione specifica a norma dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338. (V 6287/80, mass n 410023; (V 3108/80, mass n 406892; (V 3933/79, mass n 400396; (V 4114/75, mass n 378432; (V 1744/75, mass n 375385; (V 1304/71, mass n 351502).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)