Sez. 2, Sentenza n. 2239 del 14/11/1984 Ud. (dep. 06/03/1985) Rv. 168167 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - REATO COMMESSO DA MINORENNE IN CONCORSO CON MAGGIORENNI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - DEDUZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMATIVA - INTERVENTO NELLE MORE TRA IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E IL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI AL GIUDICE ORDINARIO NON SPECIALIZZATO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - REATO COMMESSO DA MINORENNE IN CONCORSO CON MAGGIORENNI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - DEDUZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMATIVA - INTERVENTO NELLE MORE TRA IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E IL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI AL GIUDICE ORDINARIO NON SPECIALIZZATO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 9 R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404 emessa con sentenza n. 222 del 1983 dalla Corte costituzionale, deve ritenersi, in applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis che la dichiarazione stessa concernente la Competenza per materia non spiega alcun effetto nei giudizi in corso. Infatti, la Competenza suddetta si radica nella fase dibattimentale e la dichiarata incostituzionalità delle relative norme non opera neanche nei confronti di sentenze di primo grado emesse prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della sentenza della Corte costituzionale. Ne consegue che l'impugnazione segue il suo corso, senza essere influenzata dalla modificazione della Competenza, intervenuta medio tempore, altrimenti si verificherebbe una grave deviazione dai principi dell'ordinamento giudiziario poiché si attribuirebbe la cognizione dell'impugnazione a un giudice funzionalmente specializzato diverso da quello ordinario, che ha conosciuto del procedimento in prima istanza e non a quest'ultimo sovraordinato. (Conf mass n 164949, in parte; (Conf mass n 164765; (Conf mass n 164355; (Conf mass n 163195; (Conf mass n 162885; (contra mass n 166290; (contra mass n 166099; (contra mass n 165593; (contra mass n 165412; (contra mass n 164484 e sez. II, 12 novembre 1984 in corso di (memorizzazione - Romano).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)