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Sez. 2, Sentenza n. 2231 del 12/11/1984 Ud. (dep. 06/03/1985) Rv. 168165 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - REATO COMMESSO DA MINORENNI IN CONCORSO CON MAGGIORENNI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMATIVA - INTERVENTO NELLE MORE TRA IL GIUDICE DI PRIMO GRADO E IL GIUDICE DI APPELLO - CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - NULLITÀ.*
Stato
decisa il 1984-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168165-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER MATERIA - IN GENERE - REATO COMMESSO DA MINORENNI IN CONCORSO CON MAGGIORENNI - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DELLA NORMATIVA - INTERVENTO NELLE MORE TRA IL GIUDICE DI PRIMO GRADO E IL GIUDICE DI APPELLO - CELEBRAZIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO AVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - NULLITÀ.*

A seguito della sentenza n. 222 del 1983 della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 9 R.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, la Competenza degli organi di giustizia minorile, in materia penale, è assoluta e assorbente rispetto ad ogni ipotesi di reato commesso dal minore, per cui il giudizio nei suoi confronti è riservato alla Competenza esclusiva e funzionale di tale organo. Ne consegue che qualora il giudizio di appello si sia verificato dopo la suddetta pronuncia, mentre deve rimanere fermo il giudizio celebrato in primo grado, in base alla normativa poi dichiarata incostituzionale, avanti al tribunale ordinario, deve ritenersi nullo il giudizio di appello, celebrato avanti alla Corte di appello ordinaria, in quanto esso è stato sottratto illegittimamente alla nuova regolamentazione voluta dalla Corte costituzionale. (Conf mass n 166290; (Conf mass n 166099; (Conf mass n 165593; (Conf mass n 165412; (Conf mass n 164684; (contra mass n 164949, in parte; (contra mass n 164765; (contra mass n 164355; (contra mass n 163195; (contra mass n 162885 e in assoluto sez. II, 12 novembre 1984, (Romano in corso di memorizzazione).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)