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Sez. 3 - , Sentenza n. 47133 del 24/04/2018 Cc. (dep. 17/10/2018) Rv. 274323 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Rispetto delle formalità previste dall'art. 96 cod. proc. pen. – Necessità – Esclusione - Comportamenti concludenti – Rilievo – Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274323-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

In tema di formalità per la nomina del difensore, l'art. 96 cod. proc. pen. non costituisce una norma inderogabile, ma tipicamente ordinatoria e regolamentare, suscettibile, pertanto, di una interpretazione ampia ed elastica "in bonam partem", con la conseguenza che i comportamenti concludenti idonei a documentare la riferibilità della nomina all'imputato costituiscono elementi sintomatici dell'esistenza di un rapporto fiduciario tra lo stesso imputato e l'avvocato che ha svolto di fatto le funzioni di difensore. (Nella specie, la Corte ha ritenuto significativa la circostanza che l'imputato fosse stato assistito, nel corso di più fasi procedimentali, da un avvocato la cui nomina era stata depositata presso la Procura della Repubblica che non l'aveva tuttavia trasmessa al giudice del dibattimento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 107, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 187 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)