Sez. 2, Sentenza n. 6232 del 24/11/1980 (Rv. 409955 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - INADEMPIMENTO - DANNO - RISARCIMENTO - SVALUTAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGAZIONE PECUNIARIA - INADEMPIMENTO - DANNO - RISARCIMENTO - SVALUTAZIONE - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema d'inadempimento di obbligazione pecuniaria, qualora il creditore, oltre al pagamento del debito, chieda anche il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento medesimo, il principio in forza del quale, fra tali danni, non puo essere automaticamente incluso il pregiudizio derivante dalla sopravvenuta svalutazione monetaria, a cio occorrendo che l'istante alleghi e dimostri le conseguenze patrimoniali risentite per effetto di detta svalutazione (art 1224, secondo comma cod civ), non osta a che il giudice del merito, in difetto di prove specifiche, puo individuare e quantificare quelle conseguenze patrimoniali alla stregua di fatti notori, acquisiti alla comune esperienza, ovvero di elementi presuntivi deducibili dalle possibilita di impiego del denaro secondo criteri di normalita, o dalle condizioni e qualita personali del creditore stesso (quale, nella specie, con riguardo al credito di un'impresa di vaste dimensioni, la circostanza del maggior ricorso al prestito bancario, con esborso dei relativi interessi, per ammontare corrispondente al debito insoluto). (V 5572/79, mass n 402167; (V 3776/79, mass n 400217).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)