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Sez. L, Sentenza n. 4253 del 18/07/1985 (Rv. 441746 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN MODO FISSO E CONTINUATIVO - TRASFORMAZIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE IN RETRIBUZIONE ORDINARIA - ESCLUSIONE - LIMITI - COMPUTABILITÀ DEL COMPENSO PER LO STRAORDINARIO "FISSO" NELLE SPETTANZE PER TREDICESIMA MENSILITÀ, FERIE, FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E RIPOSI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441746-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO IN MODO FISSO E CONTINUATIVO - TRASFORMAZIONE DELLA RELATIVA RETRIBUZIONE IN RETRIBUZIONE ORDINARIA - ESCLUSIONE - LIMITI - COMPUTABILITÀ DEL COMPENSO PER LO STRAORDINARIO "FISSO" NELLE SPETTANZE PER TREDICESIMA MENSILITÀ, FERIE, FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E RIPOSI - INAMMISSIBILITÀ.*

La circostanza che il lavoro straordinario sia prestato in modo fisso e continuativo non trasforma di per sè la natura della prestazione lavorativa, resa oltre l'orario normale, in prestazione ordinaria e la relativa retribuzione in retribuzione ordinaria, salvo che risulti una intesa, anche tacita, delle parti - la quale va accertata con particolare rigore - volta a stabilire, per particolari esigenze tecnico-produttive dell'impresa, una durata dell'orario normale diversa da quella stabilita dalla contrattazione collettiva. Pertanto, in Mancanza di un'intesa siffatta, il compenso per l'anzidetto straordinario "fisso" non è computabile nelle spettanze del lavoratore per tredicesima mensilità, ferie, festività infrasettimanali e riposi, da quantificare, alla stregua della disciplina collettiva del rapporto, con riferimento alla retribuzione per la prestazione lavorativa normale, atteso che il principio della onnicomprensività della retribuzione non ha valore di regola generale dell'ordinamento, dal quale risulta adottato solo in alcuni casi (art. 2121 cod. civ.), e considerato che - fatti salvi i criteri enunciati dall'art. 36 cost. - l'autonomia contrattuale delle parti non incontra specifiche limitazioni legislative che ostino alla esclusione di detta computabilità. (V 620/85, mass n 438883; (Conf 1426/85, mass n 439464; (Conf 1148/85, mass n 439275; (Conf 1075/84, mass n 432232).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)