Sez. 6, Sentenza n. 13458 del 12/03/2008 Cc. (dep. 31/03/2008) Rv. 239318 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Declaratoria di inammissibilità dell'opposizione motivata sotto il duplice profilo di cui all'art. 410 cod. proc. pen. - Sindacato del giudice di legittimità in ordine alla valutazione del G.i.p. di infondatezza della notizia di reato - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, qualora il G.i.p. abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa motivandola sotto entrambi i profili richiesti dall'art. 410 cod. proc. pen., il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito già effettuata dal G.i.p. sulla infondatezza della notizia di reato. (Nella specie, il G.i.p. ha ritenuto irrilevante la proposta di investigazione suppletiva dell'opponente sotto il profilo del difetto di incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, in quanto preordinata ad acquisire elementi già noti ed irrilevanti ai fini dell'incolpazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)