Sez. L, Sentenza n. 4923 del 05/06/1987 (Rv. 453548 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SOMME DOVUTE DAL DATORE DI LAVORO AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER MERITO DI STUDIO - INCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - SOMME DOVUTE DAL DATORE DI LAVORO AI FIGLI DEI DIPENDENTI PER MERITO DI STUDIO - INCLUSIONE.*
A seguito dell'ampliamento della nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi, attuato dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153, le somme corrisposte a qualsiasi titolo ai lavoratori - fatta eccezione per quelle tassativamente escluse dalla stessa norma - vanno assoggettate a contribuzione previdenziale ove sussistano la condizione soggettiva della loro provenienza dal datore di lavoro e quella oggettiva della dipendenza dell'erogazione dal rapporto di lavoro. Pertanto, sono assoggettate a contribuzione anche le somme che il datore di lavoro, per previsione della disciplina collettiva, sia tenuto ad erogare ai figli dei dipendenti che abbiano frequentato corsi regolari di studio secondo determinate modalità e secondo specifici livelli di profitto, non potendo ad esse attribuirsi carattere di liberalità ai sensi della previsione del n. 6 del citato art. 12 ed essendo irrilevante che tali somme non siano versate direttamente nelle mani dei lavoratori. (V 1546/86, mass n 444920; (V 6053/84, mass n 437712; (V 6751/83, mass n 431467).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)