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Sez. L, Sentenza n. 5295 del 08/08/1983 (Rv. 430195 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - NOZIONE - REQUISITI - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430195-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRIGENTE - NOZIONE - REQUISITI - SUSSISTENZA.*

Spetta la qualifica di dirigente al prestatore di lavoro il quale sia in concreto investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza ed i connessi poteri di iniziativa e discrezionalità, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive di carattere generale e delle esigenze collegate alla struttura ed alla funzionalità dell'azienda, di imprimere un indirizzo ed un orientamento a tutta l'attività di essa od a quella dei rami o settori in cui si articola, con l'apporto di un autonomo contributo all'organizzazione amministrativa e tecnica dell'azienda stessa, rimanendo tali connotati indefettibili rispetto alla suddetta qualifica anche nel caso di complessi organismi aziendali in cui esista una distinzione di compiti - gerarchici e funzionali - assegnati ad una pluralità di dirigenti, in quanto per l'attribuzione della qualifica stessa è, comunque, essenziale la sussistenza nel dipendente del potere di influire sull'andamento dell'impresa, pur nell'espletamento di mansioni inerenti ad importanti uffici ed in coordinamento funzionale con l'organizzazione complessiva di questa. (V 5069/81, mass n 415866; (V 3651/81, mass n 414276; (V 3518/80, mass n 407353; (V 4497/79, mass n 401000).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)