Sez. 5, Sentenza n. 27874 del 27/01/2016 Ud. (dep. 06/07/2016) Rv. 267357 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Applicabilità della attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. ad ogni tipo di delitto - Possibilità - Condizioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ
La circostanza attenuante del danno economico di speciale tenuità è applicabile ad ogni tipo di delitto, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, purchè il fatto risulti commesso per motivi di lucro - e cioè per acquisire, mediante l'azione delittuosa, un vantaggio patrimoniale - e purchè la speciale tenuità riguardi sia il lucro (prefigurato o conseguito) sia l'evento dannoso o pericoloso. (Fattispecie relativa al reato di cui all'art. 455 cod. pen.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 455
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)