Sez. 5, Sentenza n. 9248 del 14/10/2014 Ud. (dep. 03/03/2015) Rv. 262962 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Reati contro la fede pubblica - Applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è applicabile anche ai reati che offendono la fede pubblica in quanto riferibile, in virtù del tenore testuale assunto dall'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. a seguito della modifica introdotta dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato, purché la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro (conseguendo o conseguito dall'agente), sia l'entità dell'evento dannoso o pericoloso subito dalla vittima. (Fattispecie relativa al delitto di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 474, Legge 07/02/1990 num. 19 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)