Sez. 5, Sentenza n. 26807 del 19/03/2013 Ud. (dep. 19/06/2013) Rv. 257545 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Reati contro la fede pubblica - Delitto di cui all'art. 474 - Applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è applicabile anche ai reati che offendono la fede pubblica ed in virtù della formulazione di cui alla n. 19 del 1990 a tutti i delitti determinati da motivi di lucro, indipendentemente dalla natura giuridica del bene tutelato purché la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro (conseguendo o conseguito dall'agente) che l'entità della lesione - evento dannoso o pericoloso subito dalla vittima - la quale richiede, da parte del giudice, una indagine in concreto, che dia consistenza, per grado e qualità, alla lesione del bene tutelato dalla norma penale. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto l'inapplicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. al delitto di cui all'art. 474 cod. pen. omettendo l'indagine preordinata a verificare, oltre al vantaggio del venditore, la misura dell'offesa recata all'affidabilità del segno distintivo del prodotto e all'impresa titolare dello stesso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)