Sez. F, Sentenza n. 34651 del 02/08/2016 Ud. (dep. 05/08/2016) Rv. 267679 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ | Reati contro la fede pubblica - Applicabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. - Condizioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ
La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, numero 4, cod. pen. è applicabile anche ai reati contro la fede pubblica, purché il fatto sia commesso per un motivo di lucro e la speciale tenuità riguardi sia l'entità del lucro, conseguendo o conseguito, sia l'evento dannoso o pericoloso, dovendosi riferire tale ultima espressione a qualsiasi offesa penalmente rilevante che, tanto in astratto, con riferimento alla natura del bene giuridico tutelato, quanto in concreto, sia di tale modestia da risultare proporzionata alla tenuità del vantaggio che il reo si proponeva di conseguire o ha conseguito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 474
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)