Sez. L, Sentenza n. 5817 del 07/12/1978 (Rv. 395643 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - FONDO RUSTICO E URBANO - PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI TERRENI A SCOPO EDILIZIO - IDONEITA A SOTTRARRE I SUOLI ALLA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI - CONDIZIONI - LOTTIZZAZIONE DI UN FONDO AUTORIZZATA DAL COMUNE - RELATIVO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE NON APPROVATO DALL'AUTORITA COMPETENTE - PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO DI COLONIA RELATIVO A TALE FONDO - PERSISTENZA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - FONDO RUSTICO E URBANO - PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI TERRENI A SCOPO EDILIZIO - IDONEITA A SOTTRARRE I SUOLI ALLA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI - CONDIZIONI - LOTTIZZAZIONE DI UN FONDO AUTORIZZATA DAL COMUNE - RELATIVO PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE NON APPROVATO DALL'AUTORITA COMPETENTE - PROROGA LEGALE DEL CONTRATTO DI COLONIA RELATIVO A TALE FONDO - PERSISTENZA.*
I piani di lottizzazione di terreni a scopo edilizio in tanto valgono a conferire ai suoli quel particolare carattere che inerisce ad una loro specifica obiettiva destinazione urbanistica ed a sottrarre cosi tali suoli alla proroga legale dei contratti agrari, in quanto costituiscano uno strumento attuativo del piano regolatore generale, e alternativo rispetto al piano particolareggiato, ovvero si inseriscono nel programma di fabbricazione e in ogni caso siano stati autorizzati dal comune alle condizioni, con l'osservanza e all'esito del procedimento amministrativo prescritto dall'art 8 della legge 6 agosto 1967 n 765 (modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n 1150) e, trattandosi di piano di lottizzazione predisposta dal privato, esso sia preceduto o seguito dalla stipula della convenzione tra proprietario e comune, e la stessa sia stata approvata con deliberazione del consiglio comunale nei modi e nelle forme di legge e, quindi, anche da parte del competente organo di controllo. (pertanto va esclusa l'idoneita a sottrarre un fondo alla proroga legale del relativo contratto di Colonia, quando, pur essendo stata la lottizzazione autorizzata dal comune, il programma di fabbricazione ove e incluso il piano di lottizzazione, non sia stato approvato dalla competente autorita). (V 4847/77, mass n 388455; (V 2993/75, mass n 377089).*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 45 quinquies, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)